Torna a TARI

Avvisi di pagamento, Conguagli, Compensazioni e Rimborsi

AVVISI DI PAGAMENTO

La Tari (Tassa sui Rifiuti) è disciplinata dall’art. 1 commi 641-666 della Legge 27/12/2013 n. 147 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dai successivi criteri che dovessero essere determinati dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine appena indicato o ad altro termine fissato dalle norme statali, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre forme previste dalle vigenti norme di legge.

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il TEFA*, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 e dall’art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

*TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019)

Modalita’ calcolo TARI per abitazioni

Per il calcolo della TARI riferito agli immobili residenziali occorre moltiplicare la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa deliberata dal Comune per l’anno di esercizio. I soggetti residenti in Cogoleto, dovranno verificare la propria categoria di appartenenza in base al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, risultante dai registri anagrafici e scegliere la tariffa corrispondente al proprio scaglione di nucleo di appartenenza. A tale prodotto si dovrà aggiungere la tariffa variabile. Per superficie calpestabile si intendono i metri quadrati misurati filo muri perimetrali. La TARI è poi la somma della parte fissa e variabile così calcolata, a cui, occorre aggiungere il TEFA*.

*Il TEFA viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Città Metropolitana. Per l’anno 2021 è pari al 3% del dovuto TARI (deliberazione n. 18 del 7 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Genova).

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, vista la particolare vocazione turistica della zona e in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l’alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, ai fini del calcolo si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione del parametro “numero degli occupanti” in proporzione al parametro “superficie alloggio”, il tributo è dovuto, per il numero di occupanti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Superficie alloggio m²

Numero occupanti

fino a 28 m²

1 persona

da 29 mq. fino a 45 m²

2 persone

da 46 mq. fino a 60 m² 

3 persone

da 61 mq. fino a 80 m²

4 persone

da 81 mq. fino a 100 m²

5 persone

oltre 101 m²

6  persone

I soggetti non residenti dovranno verificare la propria categoria di appartenenza in base alla superficie calpestabile dell’alloggio. Occorrerà moltiplicare la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa deliberata dal Comune per l’anno di esercizio. A tale prodotto si dovrà aggiungere la tariffa variabile. Per superficie calpestabile si intendono i metri quadrati misurati filo muri perimetrali. La TARI è poi la somma della parte fissa e variabile così calcolata, a cui occorre aggiungere il TEFA*.

*Il TEFA viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Città Metropolitana. Per l’anno 2021 è pari al 3% del dovuto TARI (deliberazione n. 18 del 7 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Genova).

Modalità calcolo TARI utenze NON domestiche

Per il calcolo della TARI riferito alle attività non domestiche si deve moltiplicare la superficie calpestabile dei locali per la tariffa unitaria della categoria di appartenenza (fissa + variabile). (classificazione in base alle categorie merceologiche del DPR n. 158/1999). All’importo ottenuto si dovrà aggiungere il TEFA*.

*Il TEFA viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Città Metropolitana. Per l’anno 2021 è pari al 3% del dovuto TARI (deliberazione n. 18 del 7 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Genova).

Per la simulazione di calcolo TARI utilizzare il programma presente in AMMINISTRAZIONI COMUNALI al seguente link : https://www.amministrazionicomunali.it/tari/calcolo_tari.php


CONGUAGLI – COMPENSAZIONI TARI – RIMBORSI

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a euro 10,00 (dieci).

Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006 n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. Prima di procedere al rimborso, il funzionario responsabile è tenuto a verificare che il contribuente non abbia debiti nei confronti del Comune sia relativi a tributi che ad altre entrate comunali. In quel caso si procederà alla compensazione.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite minimo di versamento spontaneo fissato in € 10,00 (dieci).

 

Comune di Cogoleto