AVVISI DI PAGAMENTO
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario.
Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d’utenza.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”
La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
In base al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e al Piano Finanziario, le tariffe sono determinate dal Comune di Genova, applicando i parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.).
Ai sensi di legge, in caso di mancata adozione delle tariffe, si intende prorogata la tariffa in vigore.
Differenza tra utenze domestiche e utenze NON domestiche
Sono utenze domestiche i locali adibiti a civile abitazione.
Sono utenze NON domestiche i locali adibiti ad attività produttive, economiche e professionali in genere (es. attività industriali, artigianali, commerciali etc.) e altri usi diversi dalle utenze domestiche (es: box – magazzini).
Utenza domestica:
La tariffa è calcolata sulla base della superficie dei locali e del numero delle persone occupanti (componenti). Per le abitazioni di residenza il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici; per le abitazioni nelle quali non risulti alcun soggetto residente il numero dei componenti è presuntivamente stabilito in numero di due, salvo diversa dichiarazione presentata dall’utente, comprovata da elementi oggettivi, o verifica da parte del Comune.
Previa istanza di parte, la tariffa delle abitazioni vuote di cose e persone con le utenze di rete allacciate si calcola su un componente. Sempre previa istanza di parte debitamente documentata, sono esclusi dal numero complessivo degli occupanti delle abitazioni di residenza quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo non inferiore ai dodici mesi.
La quota che dipende dalla superficie e dai componenti è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile” (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il numero dei componenti.
ESEMPIO:
abitazione di residenza di 100 m² occupata da 2 componenti
tariffa al m² parte fissa: € 1,87
tariffa parte variabile: € 195,55
calcolo: 100 x € 1,87 = € 187 + € 195,55 = € 382,55*
*all’importo della TARI viene aggiunto il TEFA (nell’esempio: 3% su € 382,55 = € 11,48)
NB gli importi di TARI+TEFA vengono arrotondati all’euro superiore o inferiore per eccesso o per difetto
Utenze non domestiche (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.):
Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie di attività economica come previsto dal D.P.R. 158/1999.
Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell’immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.
ESEMPIO
Ufficio con superficie di 45 m²: categoria 11
Tariffa al m² parte fissa: € 5,54
Tariffa al m² parte variabile: € 7,04
Calcolo: 45 x € 5,54 = € 249,30 + 45 x € 7,04 = € 316,80 totale TARI = € 566,10*
*all’importo di TARI+TEFA vengono arrotondati all’euro superiore o inferiore per eccesso o per difetto
TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Città Metropolitana. Per l’anno 2023 è pari al 3% del dovuto TARI (deliberazione n. 18 del 7 febbraio 2018 della Città Metropolitana di Genova).
All’importo netto del TEFA vengono applicate anche eventuali Riduzioni.
CONGUAGLI, COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Le variazioni in corso d’anno che intervengono successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento vengono recepite e conteggiate in sede di conguaglio compensativo (art. 25, comma 8, e art. 31, comma 3, del vigente Regolamento TARI). Esse possono comportare un recupero o un rimborso della TARI, cioè un importo a debito o a credito per il contribuente. È necessario attendere l’emissione del documento che riconosce il rimborso per poterlo richiedere.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e viene effettivamente rimborsata solo l’eccedenza.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La compensazione può essere effettuata su istanza di parte o d’ufficio.
Il contribuente può richiedere la COMPENSAZIONE tra l’importo del quale è stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI. La richiesta può essere inoltrata online, attraverso il Fascicolo del Cittadino o lo Sportello Telematico Polifunzionale, oppure può essere utilizzato il modulo disponibile QUI
COMPENSAZIONE SU ISTANZA DI PARTE
- hai ricevuto un documento a credito e hai un debito TARI: se il debito supera il credito dovrai versare la differenza – se il credito supera il debito, l’eccedenza ti verrà rimborsata direttamente con le modalità da te indicate sul modulo di richiesta (sul codice IBAN o ritiro per cassa);
- hai pagato per errore un importo superiore al dovuto: anche in questo caso puoi richiedere la compensazione allegando la ricevuta dei pagamenti effettuati in eccedenza.
COMPENSAZIONE D’UFFICIO
Hai presentato una richiesta di rimborso ma l’ufficio constata che hai un insoluto TARI:
- l’importo del rimborso è superiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti rimborsa la differenza;
- l’importo del rimborso è inferiore all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti invia il modello di pagamento per versare la differenza;
- l’importo del rimborso è uguale all’importo dell’insoluto: l’ufficio ti comunica l’avvenuta compensazione e che noi hai più né crediti né debiti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Genova