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Accesso civico

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Società.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1). La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5bis del D. Lgs. 33/2013. La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
  • Accesso documentale (accesso agli atti): previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla funzione di AMIU che detiene il documento e/o a RPCT che ne curerà l’inoltro e deve essere regolarmente motivata. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l’avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l’amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Per l’accesso civico occorre compilare l’apposito modulo, indirizzarlo al Responsabile della Trasparenza e inviarlo a:

  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: trasparenza@amiu.genova.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amiu@pec.amiu.genova.it
  • servizio postale all’indirizzo:  Responsabile della Trasparenza di  AMIU Genova S.p.A.  Via G. D’Annunzio 27 16121 Genova

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. La società, in caso di esito positivo pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale e informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.

Ai sensi ex art. 2, comma 9bis della Legge 241 del 1990, è stato designato quale soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile della Trasparenza il Dott. Marco Mogni.

Email: poteresostitutivo.accessocivico@amiu.genova.it

Numero Centralino tel. 010.558113

 

Modulo per l’accesso civico semplice

Modulo per l’accesso civico generalizzato