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Riduzione Tari

Agevolazioni e Riduzioni TARI

Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni della raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche come previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 a fronte del conferimento di alcuni tipi di materiali vedi (*), presso l’isola ecologica. Il “bonus” calcolato verrà detratto dall’importo della bolletta dell’anno successivo.

(*) OLI ESAUSTI VEGETALI; OLI ESAUSTI MINERALI; PICCOLI ELETTRODOMESTICI; LAMPADE; ACCUMULATORI PIOMBO

In ogni caso l’ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Il Regolamento prevede altresì la riduzione della Tari in alcuni casi particolari:

  • abitazioni con unico occupante residente nel Comune di età superiore a 60 anni, stato civile nubile, celibe, vedovo/a; legalmente separato/a; divorziato/a: riduzione del 30%

  • fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

  • abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30%;

  • Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%.

  • Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico iscritti nell’elenco dei compostatori o nell’elenco di coloro che hanno in comodato d’uso una compostiera assegnata dal comune è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza secondo le modalità prefissate dal Comune. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Le agevolazioni indicate verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o con rimborso dell’eventuale eccedenza pagata.

Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, in modo gratuito ma non hanno diritto ad alcuna riduzione.

  • Il tributo è ridotto del 60% sia nella parte fissa che nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino punto di raccolta, per le quali permane l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale.

  • La tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, delle seguenti percentuali:
    1. 40% purché l’utilizzo non sia superiore a 3 mesi continuativi nel corso dell’anno solare;

    2. 30% purché l’utilizzo non sia superiore a 6 mesi continuativi nel corso dell’anno solare;

    3. 20% purché l’utilizzo non sia superiore a 9 mesi continuativi nel corso dell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

  • alle utenze non domestiche riconosciute “Botteghe Storiche” ubicate nel Comune Cogoleto inserite nell’Albo comunale delle Botteghe Storiche, identificate e riconosciute a norma dell’art. 7 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017 . La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15% ed è cumulabile con altre agevolazioni.

  •  Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

Percentuali di riduzione:

      1. 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

      2. 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

      3. 40%, nel caso di riciclo superiore al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione prevista da Regolamento di igiene urbana.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a :

        • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la suddivisione delle superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti assimilati avviati al recupero in modo autonomo

        • produrre annualmente all’ufficio del Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclo nel corso dell’anno precedente corredata da copia della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti in conformità alle normative vigenti.

Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell’esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

  • In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tariffabile, di più agevolazioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva della tariffa non può superare il 100% della parte variabile della stessa.

 

Comune di Cogoleto